La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 32910 del dicembre 2025 [clicca qui per leggerla], è intervenuta su una questione piuttosto importante per quelle ex mogli che si trovano in stato di difficoltà economiche alle quali l’ex marito versa un assegno divorzile con funzione assistenziale.
La Corte infatti ha riconosciuto il diritto ad una quota del Trattamento di fine rapporto (TFR) dell’ex marito che lo ha percepito andando in pensione, affermando che la spettanza della quota del TFR ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 dipende esclusivamente dalla titolarità dell’assegno di divorzio, anche nel caso in cui detto assegno sia stato riconosciuto per una funzione assistenziale pura, senza che vi siano esigenze compensative o perequative.
Nel caso trattato dalla Corte, la coppia aveva stabilito le condizioni economiche successive allo scioglimento del matrimonio. Tra queste condizioni era previsto che il padre e marito versasse alla moglie una somma per il mantenimento della figlia ed una somma (pari alla metà) alla ex moglie come assegno divorzile a titolo di assistenza.
La Corte ha sposato in pieno la tesi che «La funzione dell’assegno non è quella di consentire alla parte economicamente debole il perdurante godimento del tenore di vita coniugale, ma quella di fornire alla stessa, da un lato, un’assistenza quando non disponga di mezzi che la rendano autosufficiente e, dall’altro, di accordarle una compensazione allorché dimostri che il contributo prestato durante il matrimonio ha rappresentato un elemento decisivo nella determinazione dello squilibrio patrimoniale all’interno della coppia».
La moglie che si dedica alla famiglia può favorire lo squilibrio economico all’interno della coppia
La moglie che ha curato la famiglia durante gli anni di matrimonio, e, dopo lo scioglimento non è più in condizioni di avviare una carriera soddisfacente, ha diritto a vedersi compensata, in qualche modo, dal marito questa rinuncia, avendo favorito la sua carriera culminata con una buona pensione.
Tra una moglie che vive con la figlia – che ancora non è autosufficiente – paga l’affitto e percepisce il reddito di inclusione ed il marito congedato come militare c’è un divario economico oggettivo che l’assegno di divorzio può solo in parte perequare.
La legge sul divorzio si esprime molto chiaramente: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio» (Art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 della legge n. 74 del 1987).
È quindi perfettamente adeguato al rispetto della solidarietà economica che si instaura tra i coniugi durante la convivenza, che la legge assicuri al coniuge più debole una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro.
Per approfondire la natura dell’assegno di divorzio, che viene riconosciuto anche a due persone unite civilmente a seguito dello scioglimento dell’unione, puoi leggere anche questo articolo del blog.



