Diritto di famiglianewsLe unioni civili, cosa sono e come funzionano

04/12/2025
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La legge n. 76 del 20.5.2016, che prende il nome dalla parlamentare che l’ha proposta, l’On. Monica Cirinnà, ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, istituendo la residenza nel medesimo Comune.

Questa possibilità prende il nome di «unione civile» e consiste, sostanzialmente nella possibilità per due persone dello stesso sesso di contrarre un vincolo stabile che abbia effetti analoghi a quelli del matrimonio.

 

Come si costituisce una unione civile

Le persone che hanno i requisiti richiesti dalla legge per contrarre l’unione civile sono:

  • maggiorenni;
  • dello stesso genere sessuale;
  • non incapaci di agire;
  • non sposate ad altri o parti di un’altra unione civile.

È sufficiente, dopo aver preso accordi con gli uffici, recarsi dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune e rendere una dichiarazione congiunta alla presenza di due testimoni.

L’Ufficiale dello Stato Civile provvede alla registrazione dell’atto nei registri e rilascia la certificazione che attesta lo status di unito civilmente.

 

Diritti e doveri degli uniti civilmente

Dalla unione civile sorgono per le due persone coinvolte, diritti e doveri simili a quelli che nascono con la contrazione del matrimonio.

Tra questi:

  • Diritti in caso di decesso del partner: successione come erede legittimo, accesso alle indennità sostitutive del preavviso e al TFR.
  • Assistenza morale e materiale: gli uniti civilmente hanno l’obbligo legale di sostenersi a vicenda.
  • Coabitazione: dall’unione civile nasce il dovere di vivere insieme.
  • Contributo ai bisogni comuni: entrambi gli uniti civilmente devono contribuire alle necessità della famiglia in base alle proprie capacità economiche e lavorative.
  • Comunione o separazione dei beni, è possibile scegliere la separazione dei beni, altrimenti per legge si applica la comunione.

Le parti hanno anche la facoltà di costituire un fondo patrimoniale stendendo tra loro una convenzione stipulata per atto pubblico (notarile).

Alle parti è consentito assumere un cognome comune scelto tra uno dei loro e anche di sostituirlo o di usarlo prima o dopo il proprio.

La scelta ha effetto limitato alla durata dell’unione civile e non ha effetto sull’aggiornamento anagrafico.

Vale appena la pena ricordare che non si può ereditare alla morte del partner se si sono commessi determinati reati nei suoi confronti, come il tentato omicidio.

 

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per le stesse cause che servono a sciogliere il matrimonio, oppure per causa di morte di uno dei due uniti o per la dichiarazione di morte presunta o nel caso uno dei due partner chieda la rettifica di attribuzione di sesso.

Lo scioglimento volontario dell’unione civile può essere richiesto anche da una sola parte, senza che debba passare un periodo di separazione come invece accade nel matrimonio.

La volontà di scioglimento va manifestata all’Ufficiale di Stato Civile e, dopo almeno tre mesi, va avviata la procedura giurisdizionale di scioglimento o, in alternativa, quella stragiudiziale come la negoziazione assistita o lo scioglimento davanti al Sindaco.

avv. Antonella Tarroni

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